N. 00647/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01579/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2013, proposto da:

 

Annalisa Maiolino, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n.59 del 07.03.2013 della II sottocommissione esami avvocato-sessione 2012-istituita presso la Corte d'appello di Lecce, nella parte in cui sono state valutate negativamente tre prove scritte della ricorrente,così determinando la non ammissione alle prove orali

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00648/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01584/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2013, proposto da:

 

Monica Ferraioli, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto in Salerno, p.za Sant'Agostino,29;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012 pubblicato in data 10.06.2013 dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.63 dell'8.03.2013 della IV Sottocommisione di Lecce per gli esami di avvocato, sessione 2012, nella parte in cui sono state valutate negativamente le prove scritte del ricorrente;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

N. 00656/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01585/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2013, proposto da:

 

Massimiliano De Vita, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Vita, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n.80 del 03/04/2013 redatto dalla II sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Lecce del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2012;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00657/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01594/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2013, proposto da:

 

Francesco Massimo Amoroso, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 213;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alla prova orale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno, del verbale n.17 del 18.1.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui sono state valutate negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00658/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01596/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2013, proposto da:

 

Michele Fiscina, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Salerno, via Memoli n.12;

 

contro

Ministero della Giustizia, IV Sottocommissione Esame di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012 pubblicato in data 10.06.2013 dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno, del verbale n.35 del 7.2.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui si sono valutate negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della IV Sottocommissione Esame di Avvocato presso la Corte d'Appello di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00659/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01597/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2013, proposto da:

 

Valerio Cupolo, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, del verbale n.31 del 5.2.2013 della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00660/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01598/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2013, proposto da:

 

Giovanni Maria Cuofano, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 103;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno, del verbale n.40 del 14.2.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00671/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01608/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2013, proposto da

 

Antonio Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via A. Nifo, n. 2;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;
Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esame Avvocato-Sessione 2012, Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce-Sessione 2012, Sottocommissione Esami Avvocato Presso La Corte di Appello di Salerno-Sessione 2012;

e con l'intervento di

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;
Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;
Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;
Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;
Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;
Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;
Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;
Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;
Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;
Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, rdatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.65 del 13.03.2013 della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce nella parte in cui ha valutato negativamente due prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00663/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01609/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2013, proposto da:

 

Alfonso Talamo, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto in Salerno, via Agostino Nifo N. 2;

 

contro

Ministero della Giustizia e Prima Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 52 del 27.02.2013, redatto dalla I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione del ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Prima Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00664/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01610/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2013, proposto da:

 

Giuseppina Avallone, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto in Salerno, via Agostino Nifo N. 2;

 

contro

Ministero della Giustizia e Terza Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

del verbale n. 91 del 18.04.2013, redatto dalla III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte della ricorrente;

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Terza Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce ;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00665/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01611/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2013, proposto da:

 

Alessio De Felice, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto, in Salerno, p.za Sant’Agostino, 29;

 

contro

Ministero della Giustizia e Seconda Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 12 del 17.01.2013, redatto dalla II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione del ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Seconda Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce;;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00672/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01618/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1618 del 2013, proposto da:

 

Francesco Moscariello, rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Onesti, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, via Porta Elina, n. 23;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.33 del 7.2.2013, della II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00666/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01625/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2013, proposto da:

 

Giulia Casaburi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Annunziata e dall’avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto, in Salerno, p.zza S. Agostino, 29, c/o Annunziata;

 

contro

Ministero della Giustizia e Terza Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 97 del 2.05.2013, redatto dalla III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte della ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Terza Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00649/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01626/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2013, proposto da:

 

Isabella Florio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Annunziata e dall'avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto in Salerno, alla piazza Sant'Agostino, 29;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.54 del 28.02.2013, della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

N. 00661/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01627/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2013, proposto da:

 

Chiara D'Angelo, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Annunziata e Stefania Vecchio, con domicilio eletto in Salerno, piazza Sant'Agostino n. 29;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno, del verbale n.53 del 28.02.2013, della II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte della ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dalla ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00673/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01629/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2013, proposto da:

 

Maddalena Contaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Caliulo e dall'avv. Antonio De Bartolomeis, con domicilio eletto in via Incagliati, n. 2 presso lo studio dell’avv. Caliulo;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n.58;
Commissione Esami di Avvocato-Sessione 2012- Presso La Corte D'Appello di Salerno, Commissione Esami Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte D'Appello di Lecce;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.67 del 14.03.2013 della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00674/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01632/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2013, proposto da:

 

Nicola Marciano, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciana Ferrentino, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, corso Garibaldi, n.103;

 

contro

- Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
- Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esame Avvocato-Sessione 2012,
- Corte di Appello di Lecce-Sottocommissione Esami Avvocato-Sessione 2012,
- Corte di Appello di Salerno-Sottocommissione Esami Avvocato-Sessione 2012;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.76 del 22.03.2013, della II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00675/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01633/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2013, proposto da:

 

Maria Ruoppolo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzina Maio, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via Nizza, Trav. del Mastro, n. 1;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esame di Avvocato 2012, Corte di Appello di Lecce-Sottocommissione Esami di Avvocato-Sessione 2012, Corte di Appello di Salerno-Sottocommissione Esami Avvocato-Sessione 2012;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.41 del 15.02.2013 della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente .

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

 

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00676/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01634/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2013, proposto da:

 

Maurizio Spera, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vecchio, presso il cui studio elegge domicilio, in Salerno, via vicolo Municipio Vecchio, n.6;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esame Avvocato-Sessione 2012, Corte di Appello di Lecce-Commissione Esami Avvocato-Sessione 2012, Corte di Appello di Lecce- III Sottocommissione Esami Avvocato-Sessione 2012, Corte di Appello di Salerno-Commissione Esami Avvocato-Sessione 2012;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.99 del 13.05.2013, della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

 

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00677/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01635/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2013, proposto da:

 

Isabella Musto, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Vecchio, con domicilio eletto presso Stefania Vecchio in Salerno, via vicolo Municipio Vecchio,6;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esame di Avvocato, Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato-Sessione 2012-Della Corte di Appello di Salerno, Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato-Sessione 2012-Della Corte di Appello di Lecce, III Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato-Sessione 2012-Della Corte di Appello di Lecce;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.43 del 19.02.2013, della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, nonché diversa da quella che ha formulato il nuovo giudizio in sede di riesame, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00639/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01636/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2013, proposto da:

 

Claudia Acciarito, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zarrella, con domicilio eletto presso Antonio Zarrella Avv. in Salerno, l.go Plebiscito,6 c/o Vuolo;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2012 Presso il Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Lecce,Ii Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato-Sessione 2012, Corte di Appello di Salerno,Commissione Esami Avvocato-Sessione 2012;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.78 del 27.03.2013, della II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00640/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01637/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2013, proposto da:

 

Flavia Melillo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Spinelli, con domicilio eletto presso Roberta Spinelli Avv. in Salerno, via Armando Diaz,N. 31;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Ministero della Giustizia-Commissione Centrale Esami Avvocato, Sottocommissione Esame di Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte di Appello di Salerno, Iii Sottocommissione Esame di Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte di Appello di Lecce;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno; del verbale n.46 del 21.02.2013, della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00638/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01641/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2013, proposto da:

 

Rossella Casola, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso Andrea Di Lieto Avv. * . * in Salerno, c.so Vitt.Emanuele N.143;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; I Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Lecce-Sessione 2012-, Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di Salerno-Sessione 2012-;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato pubblicato in data 10.06.2013; del verbele n.100 del 17.05.2013, della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente;

del relativo verbale della Sottocommissione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00650/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01645/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2013, proposto da:

 

Angelo Agresta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, alla via Nizza,73;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele N.58;

nei confronti di

Marco Viscusi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato pubblicato in data 10.06.2014; del verbale n.82 del 5.4.2013 della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

N. 00651/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01646/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2013, proposto da:

 

Valentina D'Elia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bruno, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza,73;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

nei confronti di

Marco Viscusi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2012, pubblicato in data 10.06.2013; del verbale n.27 del 31.01.2013, della III Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

N. 00642/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01662/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2013, proposto da:

 

Nadia Finno, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi A.M. Ferrone, con domicilio eletto presso Luigi A.M. Ferrone in Salerno, via degli Orti,28;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Corte di Appello di Lecce, Corte di Appello di Salerno, Commissione Esame di Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte di Appello di Salerno, Commissione Esame di Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte di Appello di Lecce, Iii Sottocommissione Esame di Avvocato-Sessione 2012-Presso La Corte di Appello di Lecce, Commissione Centrale Esami di Avvocato-Sessione 2012- Presso il Ministero della Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

verbale n.84 del 09.04.2013 della III sottocommissione esaminatrice del concorso per esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato-sessione 2012- istituita presso la corte di appello di lecce,nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa alle prove orali

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00643/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01663/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2013, proposto da:

 

Salvatore Rotundo, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo D'Angelo, con domicilio eletto presso Matteo D'Angelo in Salerno, via G.V. Quaranta,N.8;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2012 pubblicato in data 10.06.2013; del verbale n.55 del 1.03.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

Del relativo verbale della Sottocommissione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00644/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01664/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2013, proposto da:

 

Antonio Coscia, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo D'Angelo, con domicilio eletto presso Matteo D'Angelo in Salerno, via G.V. Quaranta,N.8;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sessione 2012 ; del verbale n.55 del 1.03.2013 della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui sono state valutate negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

 

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00667/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01669/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2013, proposto da:

 

Rossella Sgambati, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Mariano, con domicilio eletto, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;

 

contro

Ministero della Giustizia e Prima Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 41 del 15.02.2013, redatto dalla I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte della ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Prima Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce ;;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00668/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01670/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2013, proposto da:

 

Marcella Toriello, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Mariano, con domicilio eletto, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;

 

contro

Ministero della Giustizia e Seconda Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 11 del 17.01.2013, redatto dalla II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte della ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Seconda Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce ;;;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00653/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01678/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2013, proposto da:

 

Francesca Marmo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Paolino, con domicilio eletto in Salerno, p.za Sant'Agostino,29;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2012 - pubblicato in data 10.06.2013. dalla commissione per gli esami di avvocato istituita presso la corte di appello di Salerno

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00669/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01691/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2013, proposto da:

 

Ferdinando De Martino, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa Nobile, Vincenzo De Martino, con domicilio eletto, in Salerno, via C. Capone, 4;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 57 del 4.03.2013, redatto dalla II Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione del ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte del ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, il dott. Paolo Severini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00646/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01713/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2013, proposto da:

 

Rosmary Caputo, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Nobili, con domicilio eletto presso Stefania Nobili Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno pubblicato in data 10.06.2013; del verbale della n.49 del 22.02.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22-5-2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00678/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01719/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2013, proposto da:

 

Fabiana Pagano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rizzo, presso lo studio del quale elegge domicilio, in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 127;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58; Commissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Salerno-Sessione 2012-, Commissione Per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce-Sessione 2012;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno pubblicato in data 10.06.2013; del verbale n.65 del 13.03.2013 della I Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’ orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui , nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

 

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00670/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01720/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2013, proposto da:

 

Antonella Tosto, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rizzo, con domicilio eletto, in Salerno, Corso Vittorio Emanuele N. 127;

 

contro

Ministero della Giustizia e Quarta Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce - Sessione 2012, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliati per legge in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno;

- del verbale n. 63 dell’8.03.2013, redatto dalla IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce,

- nella parte in cui rispettivamente si è disposta la non ammissione della ricorrente alle prove orali e si sono valutate negativamente le prove scritte della ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Quarta Sottocommissione Esami Avvocato c/o la Corte d’Appello di Lecce;;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza (v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013) ;

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati (…)”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni, così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che, nella specie, è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto, per quanto sopra, che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione, attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli, oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

a) accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00662/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01721/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2013, proposto da:

 

Danilo Cozza, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Galiano, con domicilio eletto in Salerno, c.so Vittorio Emanuele n. 14, presso l’avv. Torre;

 

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno pubblicato in data 10.06.2013, del verbale n.37 dell'8.02.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

Ritenuto, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013);

Evidenziato, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6-12-2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati…”;

Evidenziato, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore , il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

Rilevato che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono nè nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

Ritenuto per quanto sopra che sussiste il fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

Ritenuto, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello ( tali elaborati saranno sorteggiati , in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione);

Ritenuto di precisare che nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

Ritenuto, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

Ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo nei sensi in motivazione precisati.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 Maggio 2014.

Spese del giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 00654/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01722/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2013, proposto da:

 

Alberto Carrella, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bove, con domicilio eletto in Salerno, c.so V. Emanuele, 213;

 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno pubblicato in data 10.06.2013; del verbale n.77 del 22.03.2013 della IV Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

PREMESSO di condividere l’orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini della legittimità dell’atto, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, nel caso in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall’organo valutativo;

 

RITENUTO, peraltro, che la possibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio richiede che tali criteri siano puntuali, specifici e non generici, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest’ultimo ed i criteri di valutazione, solo in tal modo potendosi garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell’azione amministrativa;

 

RITENUTO, pertanto, che nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, sez. I, n. 7289 del 18 luglio 2013);

 

EVIDENZIATO, d’altra parte, che la stessa nota allegata al verbale n. 1 della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 6 dicembre 2012, dopo aver indicato i “criteri da adottare per la valutazione degli elaborati scritti”, precisa che le Sottocommissioni dovranno, nelle operazioni di correzione, curare in particolare “le modalità di attribuzione del punteggio successive alla lettura di tutti e tre gli elaborati […]”;

 

EVIDENZIATO, ad colorandum ed a supporto delle argomentazioni rese dal Collegio, che la necessità di un quid pluris in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, avente ad oggetto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

 

RILEVATO che nella vicenda in esame i suddetti principi non risultano rispettati, atteso che le indicazioni così come sopra esposte, necessarie alla legittima espressione del solo voto numerico, non si rinvengono né nei criteri generali fissati dalla Commissione centrale né nelle ulteriori determinazioni di recepimento e di specificazione della Sottocommissione locale, onde deve ritenersi l’illegittimità della votazione che nella specie è stata espressa con il solo voto numerico senza ulteriori specificazioni motivazionali;

 

RITENUTO per quanto sopra che la domanda cautelare proposta deve essere accolta sussistendo fumus boni iuris in ordine alla illegittimità lamentata dal ricorrente;

 

RITENUTO, tenendosi conto dell’attuale stato del procedimento degli esami di abilitazione, che al danno lamentato può ovviarsi disponendo una nuova correzione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente, delle prove scritte svolte dal ricorrente da parte di una Sottocommissione diversa nella sua composizione rispetto a quella che ha espresso il giudizio impugnato, con le opportune garanzie di anonimato previa eliminazione di ogni sottolineatura, numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa sede di Corte di Appello (tali elaborati saranno sorteggiati, in pari numero, tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e candidati ritenuti non idonei a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso alla Commissione di Lecce che dovrà procedere alla rivalutazione); nella rinnovata correzione la valutazione verrà espressa con il voto numerico integrato da motivazione letterale, in modo da rendere intellegibili le ragioni della sua attribuzione, conformemente ai i principi sopra espressi;

 

RITENUTO, infine, di dover specificare che, in ipotesi di superamento della prova scritta all’esito della ricorrezione come sopra disposta, il candidato potrà sostenere la prova orale;

 

RITENUTO che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

accoglie la domanda cautelare proposta, disponendo così come in motivazione precisato.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

 

   

 

   

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

   

 

   

 

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)