STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata “ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE”

Essa è disciplinata dalla legge 383/00 e sue successive modificazioni.

 

  Art. 2 SEDE, AMBITO DI OPERATIVITA’ E DURATA

L'associazione ha sede legale in AVETRANA (TA), Via PIAVE, N. 127. 

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L’associazione opera nel territorio della regione Puglia. Il Presidente può istituire in tutto il territorio nazionale sedi secondarie rappresentate da soci dell’associazione, che di diritto rivestono la carica di vice presidente.

La durata dell’Associazione e illimitata.

  Art. 3 OGGETTO SOCIALE E SCOPI

L’Associazione non ha scopo di lucro. Gli utili di gestione non possono essere ripartiti tra i soci anche indirettamente, ma l’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto e di seguito elencate.

Scopo dell'associazione è:

-         Promuovere la cultura della legalità attraverso la divulgazione della cultura giuridica. Insegnare ai terzi e rispettare in proprio le norme dell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario. Imporre il rispetto della dignità e della libertà della persona.

-         Promuovere ogni forma di aggregazione sociale, (spettacoli, manifestazioni culturali-ludiche-sportive, ecc.), al fine dello sviluppo e dello scambio culturale e per contrastare il disagio giovanile e l’emarginazione dei più deboli.

-         Combattere contro tutti gli atti di sopraffazione e di omertà senza timore alcuno.

-         Operare contro l’omertà, divulgando in ogni modo e senza censure ogni notizia utile su fatti e atti pertinenti la lotta contro tutte le mafie e attinenti illegalità, abusi ed omissioni di soggetti singoli od associati, senza distinzione di condizione economica o funzione sociale.

-         Operare contro la sopraffazione e l’ingiustizia, aiutando le vittime di tutte le mafie a presentare fondate e provate denuncie penali contro le illegalità, gli abusi e le omissioni perpetrate singolarmente o in associazione da parte di chiunque, senza distinzione di condizione economica o funzione sociale. Per le stesse finalità sono ammessi ricorsi amministrativi.

-         Aiutare le vittime di tutte le mafie a percepire indennizzi statali riconosciuti dalla legge.

-         Agire in giudizio per la tutela degli interessi sociali e collettivi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per l’Associazione è fondamentale il rispetto del principio di assoluta uguaglianza tra i cittadini e l’assoluta libertà di tutela dei loro diritti.

Non è esclusa la collaborazione con altre associazioni dello stesso tipo e/o finalità.

L'Associazione per la sua attività istituzionale si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità e/o urgenza assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

  Art. 4 RAPPRESENTANZA

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e nelle sedi giurisdizionali. Esso rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

  Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di intervento in assemblea, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito per l’attività svolta per le finalità dell’associazione, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

  Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I soci sono obbligati a versare la quota sociale annua stabilita entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto della legge, del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile. In quella sede si può presentare opposizione motivata contro l’esclusione, su cui decide l’assemblea. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Comitato Direttivo;

- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

  Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi, è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Ø      Avviso scritto da inviare con lettera semplice, o fax, o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Ø      Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

a)      quando il Direttivo lo ritenga necessario;

b)      quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. In caso di necessaria ed urgente convocazione dell’Assemblea sono derogati modi e termini, sempre che siano stati avvisati tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

a)      elegge il Presidente

b)      elegge il Comitato Direttivo, o il membro decaduto;

c)      propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

d)      approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed i rendiconti predisposti dal Direttivo;

e)      fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

f)        ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo e/o decide sull’opposizione motivata contro l’esclusione;

g)      approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a mano dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Lo stesso verbale è dattiloscritto ed inserito in apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria

a)      approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b)      scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

  Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre membri. La sua durata, rinnovabile, è di cinque anni.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente, o richiesta da un membro del comitato, o automaticamente convocata da due membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1.      redige, se necessario, il regolamento di funzionamento degli organi nella parte in cui non sia già previsto dal presente Statuto.

2.      compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione

3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

4. ammette i nuovi soci

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.10 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, con la presenza obbligatoria del Presidente.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, che fa le veci del Presidente quando questi manca, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso). Il Membro del Comitato, che non sia il Presidente, che manca senza motivo per tre riunioni consecutive, decade dall’incarico.

  Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Il suo incarico, rinnovabile, dura 5 anni.

Esso cura l’applicazione e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale. In caso di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e ne regola il funzionamento ai sensi di legge. All’apertura dell’assise stabilisce i tempi degli interventi. 

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13 IL PATRIMONIO SOCIALE

L’Associazione non ha patrimonio mobiliare o immobiliare al momento della sua costituzione. Gli oneri di costituzione e di iscrizione dell’Associazione e le spese iniziali di attivazione e funzionamento  dell’Associazione stessa saranno anticipati dai soci fondatori, con riserva di rivalsa.

Il patrimonio sociale dell’Associazione sarà costituito:

1.      dal fondo comune costituito dalle quote di iscrizione versate dai soci;

2.      dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

3.      dai fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.  

Art. 14 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

-         dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;

-         da iniziative promozionali;

-         dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 15 BILANCIO

L’esercizio finanziario ed economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio finanziario ed economico dell’anno successivo deve tenersi entro la data del 30 novembre dell’anno in corso.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario ed economico dell’anno precedente deve tenersi entro la data del 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci sono approvati con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Ai bilanci si accompagnano i rendiconti finanziari ed economici con accluse le scritture contabili tenute secondo le norme vigenti.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.