Illustre
Onorevole Parlamentare,
la
mia associazione, iscritta presso la Prefettura di Taranto, combatte ogni forma
di sopraffazione ed omertà.
Data
la sua peculiare caratteristica nel non guardare in faccia a nessuna in difesa
dei cittadini più deboli, conta centinaia di aderenti in tutta Italia e nel
mondo.
Nell’esercizio
delle mie funzioni di Presidente ho presentato, e fatto presentare, ben oltre
14.000 denuncie penali e ricorsi con informativa di reato. Ma, sol perché
combatto, oltre che racket ed usura, anche gli abusi e le omissioni delle lobby
e dei poteri forti, ho ottenuto dalle autorità investite uno sconcertante
risultato: insabbiamenti, indifferenza, insofferenza e ritorsioni.
Oggi,
a Lei mi rivolgo, appellandomi alla sua etica responsabilità.
Sono
qui, umilmente, a chiederle di visionare i siti www.associazionecontrotuttelemafie.org
e www.malagiustizia.eu , poi con
debita cognizione di causa sui gravi temi affrontati di interesse generale e sui
vari riscontri, lei ha facoltà di:
1.
ignorarmi;
2.
o prendere a cuore e
risolvere i problemi, almeno, dei suoi concittadini, come da testimonianze delle
vittime e delle denuncie insabbiate del suo territorio, visionabili sul sito;
3.
e/o presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia la
interrogazione parlamentare riguardante GLI
INSABBIAMENTI, qui allegata;
4.
e/o presentare le
proposte di legge, qui allegate, contro: L’USURA,
L’OMERTA’, LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA DEI POVERI, GLI ABUSI E LE
OMISSIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, I CONCORSI TRUCCATI.
La
predisposizione della interrogazione parlamentare o delle proposte di legge sono
atti di agevolazione, affinché la mia richiesta non la oneri più di tanto. Si
fa salva l’adozione di atti predisposti direttamente da Lei. La saluto con
rispetto, sperando che Lei possa, con coscienza, distinguersi nei confronti dei
suoi colleghi, presenti e passati, augurandomi che la sua Politica sia fatta per
il Progresso e non per il Partito. Il suo impegno sarà debitamente riportato in
evidenza sul sito dell’Associazione, affinché la mia stima sia condivisa con
tutti i miei associati presenti e futuri.
Avetrana
lì
venerdì 21 luglio 2006
Dr. Antonio Giangrande
Illustre
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Illustre
Ministro della Giustizia,
tenga
conto che
il Dott. Antonio Giangrande, da Presidente nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, e da Presidente di Taranto dell’Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati, dal 10 aprile 2001 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Giustizia per ben 27 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Giudiziari di Taranto, Potenza e Bari circa gli insabbiamenti delle denunce presentate.
Per
posta: il 10/04/2001, il 23/04/2002, il 27/05/2002, il 26/09/2003,
il 22/04/2004.
Per
fax: il 26/09/2002, il 23/10/2002,
il 09/02/2003, il 28/07/2003,
il 06/11/2003, il 22/01/2004,
il 05/04/2004, il 04/06/2004,
il 31/07/2004, il 02/08/2004,
il 15/01/2005, il 4-8/02/2005,
il 11/02/2005, il 16/05/2005,
il 09/01/2006, il 01/02/2006,
il 18/05/2006, il 15/06/2006, il 22/06/2006.
Per
E-mail il 23/10/2002, il 31/01/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Altresì,
tenga conto che
il Dott. Antonio Giangrande, Presidente Nazionale dell’Associazione Contro Tutte Le Mafie, iscritta presso la Prefettura di Taranto, con sede in Avetrana (TA), alla via Piave, 127, dal 2 agosto 2004 ad oggi, ha interpellato il Ministero della Funzione Pubblica per ben 8 volte, chiedendo la verifica dell’operato degli Uffici Ministeriali interpellati circa gli insabbiamenti dei ricorsi presentati.
Per
posta: il 24/02/2005.
Per
fax: il 02/08/2004, il 24/02/2005,
il 16/05/2005.
Per
E-mail il 09/08/2004, il 24/02/2005, il 23/08/2005, il 18/05/2006.
Consideri
che
il
Presidente della Repubblica, U.G. 551/2003 prot. SGPR 25/02/2003 0022081 P, UAG
197/2006 prot. SGPR 28/06/2006 0075602 P, più volte ha investito del problema
il Consiglio Superiore della Magistratura, a cui è conseguito un naturale
insabbiamento.
Altresì
consideri che
in
risposta alla interrogazione parlamentare presentata al suddetto Dicastero dal
Senatore Eupreprio Curto di Alleanza Nazionale, membro della Commissione
Antimafia e Giustizia, si accusavano infondate le lamentele del Dr. Antonio
Giangrande circa gli insabbiamenti attuati dalle Procure dei Distretti di Corte
d’Appello di Bari, Lecce e Potenza, per una sola archiviazione pretestuosa
adottata dai magistrati di Potenza nei confronti dei loro colleghi Tarantini,
senza aver tenuto conto dei tanti procedimenti penali a carico delle suddette
Procure, debitamente provati, i quali non sono stati, ancora, archiviati.
Pensi
che
il
precedente Sottosegretario alla Giustizia On. Luigi Vitali, anziché rispondere
al Dr. Antonio Giangrande come la legge gli impone, ha diffidato pubblicamente
il medesimo di continuare ad alluvionare il suddetto parlamentare con le
segnalazioni di malagiustizia.
Contempli
che
ben
oltre 14.000 esposti penali sono stati insabbiati dalle preposte autorità
italiane, senza che sia conseguita l’obbligatoria azione penale, o
l’obbligato perseguimento per calunnia, ovvero l’accusa di mitomania, nei
confronti del Dr. Antonio Giangrande ed altri denuncianti, nonostante che alcuni
esposti contenessero l’accusa di associazione mafiosa per avvocati e
magistrati.
Accerti
che
nel
combattere le omissioni e gli abusi a favore di chi all’Associazione si
rivolge, il Dr Antonio Giangrande ha ricevuto come unico risultato ritorsivo
mafioso la condanna all’indigenza, per impedimento all’accesso alla
professione forense, essendo stato bocciato per 8 volte all’esame truccato
svolto a Lecce, e la persecuzione per reati inesistenti. A questo si aggiunge la
risposta del suo capo di gabinetto che, in data 25/01/2006, prot. 201/4244 (G),
gli dice di attendere l’esito istruttorio dei procedimenti ministeriali
attivati molti anni prima, tenuto conto dei tempi biblici burocratici attuati da
chi è comodo con il suo stipendio, al contrario di chi è disgustato da questo
sistema e che è stufo di questa vita.
Premesso
ciò le chiedo di notiziarmi su che fine hanno fatto gli esposti presentati dal
Dr. Antonio Giangrande, considerato che per l’istruttoria attivata da tempi
lontani non si è ancora addivenuti ad assumere gli importanti e fondamentali
atti probatori. Tenga conto che il Dr. Antonio Giangrande ormai ha 43 anni, è
indigente e combatte da 10 anni da solo una battaglia di giustizia, provata e
circostanziata, a riprova che non è tanto incapace a ricoprire il ruolo di
avvocato che gli spetta, ma al contrario è scomodo per giudici ed avvocati per
la tutela dei diritti dei più deboli.
La
saluto con rispetto.
Roma lì
10 PROPOSTE DI LEGGE
1…..
A TUTELA DEL CITTADINO
CONTRO L’USURA E GLI ABUSI DEL SISTEMA BANCARIO
Da
parte di chi è abilitato ad esercitare l'attività creditizia, finanziaria e di
raccolta del risparmio, è obbligatoria la concessione di mutui a chi produce in
garanzia un valore pari al mutuo richiesto. Per chi non ha garanzie da prestare
è fideiussore l'ente Comune di competenza, previa approvazione del progetto di
impiego del mutuo, mirante allo sviluppo economico del soggetto beneficiario, e
la verifica della sua predisposizione alla solvenza del credito. Fideiussione da
prestare entro 30 giorni dalla richiesta.
Le
Banche e i Comuni sono garantiti dal FONDO DI GARANZIA PER LE INSOLVENZE E LE
SOLIDARIETA'.
E'
predisposto un FONDO DI GARANZIA PER LE INSOLVENZE E LE SOLIDARIETA'. Al
suddetto fondo di garanzia sono obbligati per 2/3 lo Stato e per 1/3 il sistema
bancario.
E'
a carico del suddetto FONDO ogni esercizio di tutela del diritto alla
ripetizione giudiziaria della garanzia prestata a seguito di insolvenza.
E
abrogata ogni norma in riferimento a fondi di garanzia e/o solidarietà per le
vittime dell'usura.
La violazione delle precedenti disposizioni implica la perdita del diritto ad esercitare l'attività bancaria od amministrativa.
2……
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI
In
ogni grado e stato del procedimento giudiziario o stragiudiziario civile,
penale, amministrativo e tributario il primo atto della parte in causa è la
nomina senza limitazioni del suo difensore di fiducia. In mancanza di nomina di
parte, l'autorità procedente dispone la nomina di un difensore d'ufficio con
studio legale il più prossimo alla residenza-domicilio del soggetto da
difendere. E’ fatto salvo il diritto all’autodifesa personale della parte in
causa, se la stessa ha la capacità tecnica per stare in giudizio.
Il
difensore nominato deve verificare se ci sono i requisiti per l'accesso al
gratuito patrocinio e dispone, nel caso, ogni adempimento richiesto.
La violazione delle disposizioni precedenti producono nullità assolute per il processo e la responsabilità penale per infedele patrocinio per il difensore.
3……
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEGLI ANALFABETI
All’art. 83 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: “ La procura alle liti data dall’analfabeta è orale. Di essa si fa menzione nell’atto costituito e si dà conferma obbligatoria, in udienza di comparizione, innanzi al Magistrato che procede.
4……
PER
LA LOTTA CONTRO L’OMERTA’
La
misura della indennità giornaliera spettante ai testimoni, ai consulenti
tecnici, periti, interpreti e traduttori chiamati a deporre in materia civile e
penale per fatti di loro diretta conoscenza o per le operazioni eseguite a
richiesta dell’autorità giudiziaria, nonché ai custodi in materia penale e
alle parti costituite e presenti nei processi civili e penali, è stabilita in
euro 40,00, rivalutata annualmente in base all’inflazione, da liquidarsi
insieme alle eventuali indennità successive e agli onorari e alle spese
giudiziarie. Il tutto da addebitare al soccombente.
Per
i residenti ad una distanza maggiore di 50 chilometri dalla sede giudiziaria la
misura indicata è calcolata, in aggiunta, per ogni giorno di viaggio e per ogni
giorno di soggiorno obbligato. Il giorno di viaggio si calcola ogni 250
chilometri.
Per
i non residenti è riconosciuta una indennità aggiunta a titolo di spese,
rivalutata annualmente in base all’inflazione, pari ad euro 1,00 per
chilometro.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamenti incompatibili con la presente legge.
5…..
PER
LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI OPERATORI DELLA
GIUSTIZIA
"Presso
ogni sede di Corte d’Appello è istituita la figura del DIFENSORE CIVICO
GIUDIZIARIO DISTRETTUALE.
Esso
svolge un ruolo di Garante della legalità, imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione della Giustizia, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli operatori
amministrativi, degli operatori giudiziari e degli operatori forensi, nei
confronti del cittadino.
Il
Difensore Civico Giudiziario deve essere onorato, competente, capace, libero,
indipendente e motivato nell’interesse del cittadino.
Il
difensore civico Giudiziario, ha i poteri d’indagine riconosciuti dal Titolo
VI bis del C.P.P..
La
nomina è onoraria. La nomina è del Presidente della Repubblica su indicazione
concordata, presa a maggioranza qualificata, dei Senatori e Deputati della Corte
d’Appello d’appartenenza.
Ogni
Presidente di Corte d’Appello si attiva, affinché il Difensore Civico
Giudiziario possa avere la facoltà operativa e logistica per poter operare.
Presso
il Ministero della Giustizia è istituita la figura del DIFENSORE CIVICO
GIUDIZIARIO NAZIONALE, come organo superiore al Difensore Civico
Amministrativo e Giudiziario, con compiti di controllo e coordinamento, nominato
dal Presidente della Repubblica su segnalazione dei Presidenti di Camera e
Senato.
La carica del Difensore Civico Giudiziario dura l’intera legislatura, salvo riconferma, tenuto conto dei risultati ottenuti."
6……..
PER
LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI OPERATORI DELLA
GIUSTIZIA
CONTRO
GLI ERRORI GIUDIZIARI
Dopo
l’art. 314 c.p.p. è aggiunto: “art. 314 bis. Alla vittima di ingiusta
detenzione è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del
popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita
onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui
maggiori organi di informazione.”
Dopo
l’art. 643 c.p.p. è aggiunto: “art. 643 bis. Alla vittima di errore
giudiziario è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del
popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita
onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui
maggiori organi di informazione.”
Dopo
l’art. 532 c.p.p. è aggiunto: “art. 532 bis. In seguito alla sentenza di
proscioglimento il giudice, in nome del popolo italiano, pronuncia scuse
solenni, al fine della restituita onorabilità pubblica all’imputato. Atto da
pubblicare gratuitamente sui maggiori organi di informazione.”
CONTRO
GLI ACCANIMENTI GIUDIZIARI
Dopo
il comma 1 dell’art. 323 c.p. è aggiunto: “comma 1 bis. Alla stessa pena,
aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette di svolgere
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad
indagini.”
CONTRO
GLI INSABBIAMENTI GIUDIZIARI
Dopo il comma 1 dell’art. 328 c.p. è aggiunto: “comma 1 bis. Alla stessa pena, aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette l’azione penale o ne agevola la sua definizione negativa, ovvero viola i diritti di informazione obbligatoria.”
7……
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI UFFICI PUBBLICI E GLI UFFICI DI
PUBBLICA UTILITA'
Ogni
funzionario, pubblico o privato, addetto ad uno sportello aperto al pubblico,
deve essere identificato con cartellino di riconoscimento.
"Il
comma 1 dell’art.11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 è così modificato: (Ogni
Comune deve istituire la figura del Difensore Civico Amministrativo, con compiti
di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione territoriale in generale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni ed i ritardi della Pubblica
Amministrazione nei confronti del cittadino. Il Difensore Civico Amministrativo
deve essere onorato, competente, capace, libero, indipendente e motivato
nell’interesse del cittadino).
Il
comma 2 dell’art.11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 è così modificato: (Il
Difensore Civico Amministrativo ha i poteri d’indagine riconosciuti dal Titolo
VI bis del C.P.P.).
Il comma 3 dell’art.11, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 è così modificato: (Il Difensore Civico è nominato dalla maggioranza dei consiglieri comunali. Ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale, è prevista riconferma, tenuto conto dei risultati ottenuti.)"
8……
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI UFFICI PUBBLICI
CONTRO
LA MANCATA INFORMAZIONE O ADOZIONE O RILASCIO DI ATTI AMMINISTRATIVI NEI TERMINI
DI LEGGE
Dopo il comma 1 dell’art. 328 c.p. è aggiunto: “comma 1 bis. Alla stessa pena, aumentata di un terzo, è punito il responsabile dell’ufficio pubblico che omette le informazioni o il rilascio o l’adozione di atti amministrativi nei termini di legge, ovvero omette di rimuovere ogni suo impedimento.”
9………
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO NEPOTISMO E CLIENTELISMO NEI CONCORSI PUBBLICI
PER
CHI VUOLE LA LEGALITA’ NEI GIUDIZI
A tutti i candidati di un concorso pubblico, compresi quelli di abilitazione ed iscrizione ad albi o collegi, è comunicato l’esito dell’esame scritto, con rilascio di copia del compito consegnato, contenente le correzioni effettuate, il voto rilasciato e le motivazioni adottate ai sensi della L.241/90. Contestualmente è indicata la facoltà di presentare ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, personalmente o per mezzo di difensore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito,. L’autorità adita, competente a conoscere del ricorso, è il Presidente della Commissione d’esame. Entro 30 giorni dal ricevimento, il ricorso è accolto o rigettato. Presso il Tar, l’opponente può presentare ricorso, personalmente o per mezzo di difensore. Tutti gli atti di autotutela amministrativa indicati nel presente articolo, compresi gli atti e le attività presso il TAR, sono esenti da qualsivoglia tributo.
10…..
PER LA TUTELA DEL
CITTADINO CONTRO NEPOTISMO E CLIENTELISMO NEI CONCORSI FORENSI
PER
CHI VUOLE LA RIFORMA TOTALE
Articoli
attinenti all’effettivo libero accesso alla professione forense e alla tutela
della libera concorrenza in regime di libero mercato. Recepita dalla
proposta-progetto di legge 4048/03 dell’on. Mario Lettieri (Margherita)
E’
abrogato il R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella
L. 22 gennaio 1934, n. 36, Ordinamento della professione di Avvocato.
E’
abrogato il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, quale regolamento di attuazione del
R.D.L. 1578/33.
L’attività
di difesa civile, penale ed amministrativa è svolta da tutti coloro, laureati
in Giurisprudenza, che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio
remunerato presso e sotto la supervisione e la responsabilità di uno Studio
Legale già esistente e dato prova di effettiva attività.
L’idoneità
alla prosecuzione dell’attività forense in forma autonoma è disposta dal
Presidente del Tribunale, in cui il richiedente ha la residenza, con verifica
dell’attività svolta, giudizio positivo dello Studio Legale ospitante e
prestazione di giuramento. Presso l’ufficio del Presidente del Tribunale è
tenuto l’elenco di tutti gli Avvocati ausiliari e di tutti gli Avvocati
titolari.
Ha
titolo di AVVOCATO AUSILIARIO, colui il quale presta servizio presso altro
Studio Legale.
Ha
titolo di AVVOCATO TITOLARE, colui il quale è titolare dello Studio Legale, in
forma singola, o associata.
L’avvocato
è sottoposto al Codice Deontologico degli Avvocati della Comunità Europea, è
ogni infrazione è perseguibile penalmente per abuso d’ufficio, ex art.323
c.p.."
PER
CHI VUOLE LA RIFORMA PARZIALE
Articoli
per la modifica della normativa sugli esami di abilitazione degli avvocati, R.D.
22 gennaio 1934, n. 37.
"
L’art.17 bis è così modificato: (art.17 bis. 1. Le prove scritte sono tre.
Esse sono svolte su questionari con 100 domande a tre risposte multiple. Ogni
prova riguarda rispettivamente: il diritto penale e procedura penale; il diritto
civile e procedura civile; il diritto amministrativo, tributario e procedura
amministrativa. Le risposte posso essere totalmente esatte, parzialmente esatte,
totalmente sbagliate. La correzione dei questionari presentati dai candidati è
computerizzata. Il questionario con le risposte esatte è pubblico. Sono idonei
i candidati con almeno 150 risposte esatte).
L’art.18
è abrogato.
Il
comma 3, art.25, è così modificato: (a tutti i candidati è data comunicazione
personale dell’esito degli esami con indicazione degli errori, con consegna
contestuale di copia del questionario del candidato e copia del questionario di
riscontro).
L’art.26
è abrogato "
PER
CHI VUOLE LA LEGALITA’ NEI GIUDIZI
Articoli
per l’autotutela amministrativa, contro l’esito degli esami di abilitazione
degli avvocati, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
"Al comma 3, dell’art.25, é aggiunto il seguente comma 4: (a tutti i candidati è comunicato l’esito dell’esame scritto, con rilascio di copia del compito consegnato, contenente le correzioni effettuate, il voto rilasciato e le motivazioni adottate ai sensi della L.241/90. Contestualmente è indicata la facoltà di presentare ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, personalmente o per mezzo di difensore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito,. L’autorità adita, competente a conoscere del ricorso, è il Presidente della Commissione d’esame. Entro 30 giorni dal ricevimento, il ricorso è accolto o rigettato. Presso il Tar, l’opponente può presentare ricorso, personalmente o per mezzo di difensore. Tutti gli atti di autotutela amministrativa indicati nel presente articolo, compresi gli atti e le attività presso il TAR, sono esenti da qualsivoglia tributo)."