A TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI DEL SISTEMA BANCARIO
Da parte di chi č abilitato ad esercitare l'attivitā creditizia, finanziaria e di raccolta del risparmio, č obbligatoria la concessione di mutui a chi produce in garanzia un valore pari al mutuo richiesto. Per chi non ha garanzie da prestare č fideiussore l'ente Comune di competenza, previa approvazione del progetto di impiego del mutuo, mirante allo sviluppo economico del soggetto beneficiario, e la verifica della sua predisposizione alla solvenza del credito. Fideiussione da prestare entro 30 giorni dalla richiesta.
Le Banche e i Comuni sono garantiti dal FONDO DI GARANZIA PER LE INSOLVENZE E LE SOLIDARIETA'.
E' predisposto un FONDO DI GARANZIA PER LE INSOLVENZE E LE SOLIDARIETA'. Al suddetto fondo di garanzia sono obbligati per 2/3 lo Stato e per 1/3 il sistema bancario.
E' a carico del suddetto FONDO ogni esercizio di tutela del diritto alla ripetizione giudiziaria della garanzia prestata a seguito di insolvenza.
E abrogata ogni norma in riferimento a fondi di garanzia e/o solidarietā per le vittime dell'usura.
La violazione delle precedenti disposizioni implica la perdita del diritto ad esercitare l'attivitā bancaria od amministrativa.