PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEGLI ANALFABETI
All’art.
83 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: “ La procura alle liti data
dall’analfabeta è orale. Di essa si fa menzione nell’atto costituito e si dà
conferma obbligatoria, in udienza di comparizione, innanzi al Magistrato che
procede.