PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEGLI ANALFABETI

 

All’art. 83 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: “ La procura alle liti data dall’analfabeta è orale. Di essa si fa menzione nell’atto costituito e si dà conferma obbligatoria, in udienza di comparizione, innanzi al Magistrato che procede.