PER
LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO GLI ABUSI E LE OMISSIONI DEGLI OPERATORI DELLA
GIUSTIZIA
CONTRO
GLI ERRORI, GLI ACCANIMENTI E GLI INSABBIAMENTI GIUDIZIARI
All'art. 2 della legge n. 117/88, il comma 1, è così modificato:
«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
All'art. 2 della legge n. 117/88, il comma 2 è abrogato.
Dopo
l’art. 314 c.p.p. è aggiunto: "art. 314 bis. Alla vittima di ingiusta
detenzione è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del
popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita
onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui
maggiori organi di informazione.
Dopo
l’art. 643 c.p.p. è aggiunto: "art. 643 bis. Alla vittima di errore
giudiziario è dovuto, su proposta del Ministro della Giustizia e in nome del
popolo italiano, anche un atto di scuse solenni, al fine della restituita
onorabilità pubblica all’imputato. Atto da pubblicare gratuitamente sui
maggiori organi di informazione.
Dopo
l’art. 532 c.p.p. è aggiunto: "art. 532 bis. In seguito alla sentenza di
proscioglimento il giudice, in nome del popolo italiano, pronuncia scuse
solenni, al fine della restituita onorabilità pubblica all’imputato. Atto da
pubblicare gratuitamente sui maggiori organi di informazione.
Dopo il comma 1 dell’art. 323 c.p. è aggiunto: "comma 1 bis. Alla stessa pena, aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini."
Dopo
il comma 1 dell’art. 328 c.p. è aggiunto: "comma 1 bis. Alla stessa pena,
aumentata di un terzo, è punito il magistrato che omette l’azione penale o ne
agevola la sua definizione negativa, ovvero viola i diritti di informazione
obbligatoria.