DISPOSIZIONI PER ELIMINARE TUTTE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Art. 1 : Le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità previste dalla L. 9 gennaio 1989, n. 13, si applicano a tutte le strutture interne o esterne aperte al pubblico, siano pubbliche o private.

Per struttura interna si intende l’interno dell’edificio aperto al pubblico.

Per struttura esterna si intende l’area esterna all’edificio aperto al pubblico destinata all’accesso.

Altresì per struttura esterna si intende ogni area di pubblico transito.

Art. 2 : ogni struttura esistente non adeguata alle disposizioni previste dalla L. 9 gennaio 1989, n. 13, perde l’agibilità, ove concessa. La mancanza di agibilità degli edifici consegue la chiusura coatta immediata dell’edificio. Ove trattasi di pubblica via, la stessa è chiusa al transito.