PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEI NON ABBIENTI

In ogni grado e stato del procedimento giudiziario o stragiudiziario civile, penale, amministrativo e tributario il primo atto della parte in causa è la nomina senza limitazioni del suo difensore di fiducia. La nomina è comunicata in qualsiasi forma con obbligo di riscontro. In mancanza di nomina di parte, l'autorità procedente dispone in udienza la nomina di un difensore d'ufficio con studio legale il più prossimo alla residenza-domicilio del soggetto da difendere. Il legale nominato ha obbligo di verifica della condizione di non abbiente del suo assistito.

E’ fatto salvo il diritto all’autodifesa personale della parte in causa, se la stessa ha la capacità tecnica per stare in giudizio.

La violazione delle disposizioni precedenti producono nullità assolute per il processo e la responsabilità penale per infedele patrocinio per il difensore.