PER LA TUTELA DEL CITTADINO CONTRO NEPOTISMO E CLIENTELISMO

PER CHI VUOLE LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

I responsabili degli Ordini e dei Collegi professionali vigilano sull'operato dei loro iscritti.

L'iscrizione agli albi è libera, salvo interdizione legale alla professione, previa verifica dei requisiti abilitativi accademici e/o scolastici.

PER CHI VUOLE LA RIFORMA DELLE ASSUNZIONI PUBBLICHE

La rappresentanza politica eletta dai  cittadini sceglie i propri collaboratori in qualità di dirigenti, al fine del buon andamento, imparzialità e legalità dell'operato dell'amministrazione pubblica, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il dirigente dell'ufficio sceglie i propri collaboratori.

E' abrogato il D.P.R 487/94. Altresì sono abrogate tutte le norme in contrasto con la suddetta disposizione.

PER CHI VUOLE LA LEGALITA’ NEI GIUDIZI

A tutti i candidati di un concorso pubblico, compresi quelli di abilitazione ed iscrizione ad albi o collegi, è comunicato l’esito dell’esame scritto, con rilascio di copia del compito consegnato, contenente le correzioni effettuate, il voto rilasciato e le motivazioni adottate ai sensi della L.241/90. Contestualmente è indicata la facoltà di presentare ricorso in opposizione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, personalmente o per mezzo di difensore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito.

L’autorità adita, competente a conoscere del ricorso, è il Presidente della Commissione d’esame. Entro 30 giorni dal ricevimento, il ricorso è accolto o rigettato.

Presso il Tar, l’opponente può presentare ricorso, personalmente o per mezzo di difensore.

Tutti gli atti di autotutela amministrativa indicati nel presente articolo, compresi gli atti e le attività presso il TAR, sono esenti da qualsivoglia tributo.